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Ravvedimento

Ravvedimento - diritto annuale

Le violazioni di omesso, incompleto o tardato versamento del Diritto Annuale possono essere sanate spontaneamente, entro precisi limiti di tempo, ricorrendo all'Istituto del "ravvedimento operoso" (D. Lgs. n. 472/1997, art.13 e D.M. n. 54/2005, art. 6) che prevede il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. 

Il ravvedimento deve essere perfezionato entro un anno dal termine di scadenza ordinario.

Dopo tale termine, se l'impresa intende regolarizzare l'annualità, è opportuno contattare l'ufficio diritto annuale per il calcolo degli importi dovuti.

AVVERTENZA: in caso di ravvedimento per tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero, non può essere utilizzato il codice tributo 8911 perché non sana la violazione relativa al diritto annuale.

Chi può utilizzarlo

Possono avvalersi del ravvedimento le imprese (anche per le unità locali denunciate):

Già iscritte al Registro Imprese che:

  • alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
  • entro 30 giorni dalla scadenza hanno pagato il diritto annuale senza versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • oltre 30 giorni dalla scadenza e fino ad un anno hanno pagato il diritto annuale (con o senza la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo).

Iscritte in corso d'anno che:

  • alla scadenza hanno omesso il versamento del diritto annuale o che hanno versato un diritto inferiore rispetto il dovuto;
  • oltre il termine di scadenza hanno versato il diritto annuale dovuto.
Termini per avvalersi del ravvedimento

RAVVEDIMENTO BREVE

Imprese e/o unità locali già iscritte al 1° gennaio:

  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento, in alternativa alla maggiorazione dello 0,40%

Imprese e/o unità locali iscritte in corso d'anno:

  • entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese.

RAVVEDIMENTO LUNGO

Imprese e/o unità locali già iscritte al 1° gennaio:

  • entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento 

Imprese e/o unità locali iscritte  in corso d'anno:

  • entro un anno e 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese.

I termini per il ravvedimento decorrono dal giorno di scadenza del versamento del diritto o dal giorno successivo se lo stesso cade di sabato o di giorno festivo. Parimenti, nell'ipotesi in cui l'ultimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Quanto si paga

Per il ravvedimento breve l’importo da pagare è dato da:

  • importo del diritto annuale
  • interessi calcolati al tasso legale (*) con maturazione giorno per giorno
  • sanzione in misura ridotta pari a 1/8 del minimo previsto dalla normativa (3,75%)

Per il ravvedimento lungo l’importo da pagare è dato da:

  • importo del diritto annuale
  • interessi calcolati al tasso legale (*) con maturazione giorno per giorno
  • sanzione in misura ridotta pari a 1/5 del minimo previsto dalla normativa (6%)
*Variazione del tasso legale di interesse per ravvedimento

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il tasso legale di interesse passa dal 2,5% al 2% in ragione d'anno (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/12/2024, pubblicato in G.U. n. 294 del 16/12/2024)

Tasso legale anno 2023: 5%

Tasso legale anno 2024: 2,5%

Tasso legale anno 2025: 2%

Come si paga

Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, compilando la sezione contribuente e la sezione “IMU e altri tributi locali”, indicando il codice ente “VA”, l’anno di riferimento “2025” e i seguenti codici tributo:

  • 3850 per il diritto annuale
  • 3851 per gli interessi
  • 3852 per la sanzione

 

Ultimo aggiornamento martedì 09 settembre 2025