Sezione salto blocchi

Ravvedimento

L’istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 del D.lgs 472/1997, consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Con circolare n. 558245 del 16.10.2003 il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito che il ravvedimento operoso è applicabile anche al diritto annuale.

Il ravvedimento deve essere perfezionato entro un anno dal termine di scadenza ordinario.

Dopo tale termine, se l'impresa intende regolarizzare l'annualità, è opportuno contattare l'ufficio diritto annuale per il calcolo degli importi dovuti.

Le sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso NON si applicano alla regolarizzazione del versamento del diritto annuale (Ministero Sviluppo Economico - circolare n. 62417 del 30 dicembre 2008circolare n. 172574 del 22 ottobre 2013).

AVVERTENZA: in caso di ravvedimento per tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero, non può essere utilizzato il codice tributo 8911 perché non sana la violazione relativa al diritto annuale.

 

Ravvedimento 2025 nuove iscrizioni

Lo possono utilizzare le IMPRESE NUOVE ISCRITTE nell’anno 2025 che non hanno versato il diritto annuale entro 30 giorni dalla domanda d’iscrizione al Registro Imprese.

 

Ravvedimento 2023 imprese già iscritte

Lo possono utilizzare le imprese già  iscritte al Registro Imprese alla data del 31 dicembre 2022, che non hanno versato il diritto annuale per l’anno 2023 alla scadenza prevista dalla normativa.

 

Ravvedimento 2024 nuove iscrizioni

Lo possono utilizzare le IMPRESE NUOVE ISCRITTE nell’anno 2024 che non hanno versato il diritto annuale entro 30 giorni dalla domanda d’iscrizione al Registro Imprese.

 

Ravvedimento 2024 imprese già iscritte

Lo possono utilizzare le IMPRESE GIÀ ISCRITTE alla data del 31 dicembre 2023, che non hanno versato il diritto annuale 2024 alla scadenza prevista dalla normativa.

 

Variazione del tasso legale di interesse per ravvedimento

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è stato aumentato il tasso legale di interesse di cui all'art. 1284 c.c., che passa dallo 0,01% all'1,25% in ragione d’anno (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/12/2021, pubblicato in G.U. n. 297 del 15/12/2021).

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il tasso legale di interesse passa dall'1,25% al 5% in ragione d'anno (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/12/2022, pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2022).

A decorrere dal 1° gennaio 2024 il tasso legale di interesse passa dal 5% al 2,5% in ragione d'anno (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/11/2023, pubblicato in G.U. n. 288 dell'11/12/2023)

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il tasso legale di interesse passa dal 2,5% al 2% in ragione d'anno (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/12/2024, pubblicato in G.U. n. 294 del 16/12/2024)

 

Tasso legale anno 2023: 5%

Tasso legale anno 2024: 2,5%

Tasso legale anno 2025: 2%

Ultimo aggiornamento mercoledì 14 maggio 2025