Chi deve versare
SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO
Il diritto annuale č dovuto, ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580
modificato dal D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010, da ogni impresa iscritta o annotata nel
Registro delle Imprese al 1° gennaio dell'anno di riferimento o che č stata iscritta o
annotata per almeno un giorno nell'anno stesso.
Dall'anno 2011 il diritto annuale č dovuto anche dai soggetti iscritti al Repertorio delle
notizie Economiche e Amministrative – REA.
Il diritto annuale č dovuto per ciascun anno solare d’iscrizione nel Registro delle Imprese. I soggetti che si cancellano dal registro nel corso dell'anno sono tenuti a versare l'intero importo dovuto, senza possibilitā di frazionare lo stesso in relazione ai mesi di iscrizione nel registro.
(D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).
Nel caso di trasferimento della sede in altra provincia, il diritto č dovuto a Camera di Commercio ove č iscritta l’impresa al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l’impresa č stata costituita successivamente al 1° gennaio.
CASI PARTICOLARI
La start-up innovativa e l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione č dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 26 comma 8 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).
ALTRI CASI – SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO
- le imprese in stato di liquidazione, inattivitā o sospensione dell'attivitā, fintanto che restano iscritte nel Registro delle Imprese;
- le imprese in stato di concordato preventivo e le imprese in stato di amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa;
- le imprese individuali il cui titolare sia deceduto, fino all’anno del decesso. Il pagamento, nel caso in cui non sia stato giā eseguito, č a carico degli eredi.
SOGGETTI NON TENUTI AL VERSAMENTO
- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento - ora liquidazione giudiziale - o liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- le imprese individuali che hanno cessato l’attivitā entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le societā che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;
- le societā cooperative per le quali sia stato disposto lo scioglimento d'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno precedente (articolo 2544 c.c., articolo 2545 c.c.);
Le cause di cessazione dell’obbligo di pagamento del diritto sono esclusivamente quelle previste nell'articolo 4 del D.M. 359/2001.
InfoDiritto Annuale
tel. 0332 295328
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