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Domicilio digitale (PEC) amministratori

Comunicazione del Domicilio Digitale (PEC) degli amministratori ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 159 del 2025 (in vigore dal 31 ottobre 2025)

​La norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso - in senso generale - agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale ed ha ristretto il perimetro dei soggetti obbligati, oltre ad aver precisato che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa.

Con la nuova norma, viene definito al 31 dicembre 2025 il termine di legge per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori obbligati, per le imprese già esistenti alla data del 31 ottobre 2025.

Unioncamere ha fornito apposita nota informativa affinché sia data applicazione all'adempimento in modo uniforme e condiviso a livello nazionale.

 

COS'È'

Il Domicilio Digitale è un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che consente l’invio e la ricezione di comunicazioni con valore legale di notifica garantendo correttezza, rapidità, dematerializzazione e trasparenza nelle comunicazioni ufficiali.
 
 

COSA PREVEDE L'OBBLIGO

Comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale degli amministratori, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) che ha modificato l’articolo 5 c. 1 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 221 del 17/12/2012, come già modificato dall'art. 1 c. 860 della legge di Bilancio 2025.
 
 

SOGGETTI TENUTI A COMUNICARE

Amministratore Unico, Amministratore Delegato o, in mancanza di quest'ultimo, Presidente di Cda.
Sono esonerati dall'obbligo i consiglieri senza deleghe.
 
 

IMPRESE INTERESSATE DALL'OBBLIGO

Società di capitali, Società consortili e Cooperative.
Escluse le società di persone.
 
  

PUNTI DI ATTENZIONE

Il domicilio digitale dell'amministratore non può coincidere con quello della società.
Chi ne avesse comunicato uno coincidente con quello della società dovrà, entro il 31/12/2025, comunicarne uno nuovo diverso da quello dell’impresa.
 
 

TERMINI

L’obbligo scatta contestualmente al momento della prima iscrizione della società, se di nuova costituzione, e sempre contestualmente al momento delle successive nomine (o rinnovi di incarico) degli amministratori.
Per le imprese già esistenti alla data del 31 ottobre 2025, il termine è il 31 dicembre 2025.
Il mancato adempimento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, come previsto dall'art. 13 c.4 del DL 159/2025.
 
 

MODALITÀ' DI COMUNICAZIONE

Pratica Telematica al Registro Imprese, compilata con DIRE.
 
 

COSTI

La pratica è esente da diritti di segreteria e da imposta di bollo, se non contiene altre informazioni delle quali il soggetto intenda dare comunicazione al Registro Imprese.
 

Info

Registro Imprese Contact Center
tel. 02 22177031
Ultimo aggiornamento lunedì 22 dicembre 2025