START-UP INNOVATIVE
L'articolo 25 del Decreto Legge 179/2012, convertito in legge 221/2012 ha introdotto la disciplina delle start-up innovative, prevedendo alcune agevolazioni anche di natura fiscale a favore di particolari tipologie di imprese. La start up innovativa deve richiedere l’ iscrizione in un'apposita sezione speciale del registro delle imprese.
Le imprese già costituite alla data di conversione in legge del decreto 179 hanno 60 giorni di tempo dalla medesima data per depositare presso il registro imprese l'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e presentare la domanda di iscrizione nell'apposita sezione speciale.
Tale termine scade il 18 febbraio 2013
E' disponibile una applicazione che consente di conoscere i vantaggi e gli adempimenti connessi alle start-up, consultabile al seguente indirizzo:
http://startup.registroimprese.it/
La start-up innovativa, dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonche' dal pagamento del diritto annuale.
L'esenzione e' subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e si protrae comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.
30 Gennaio 2013
CIRCOLARI E PARERI
1) "Circolare M.S.E. n. 3672/C - Adempimenti presso il registro imprese per start up innovative e incubatori certificati- Conferma del possesso dei requisiti ex comma 14 e 15 del D.L. 179/2012
2) "Aggiornamento notizie start up innovative ex art. 25 comma 14 del d.l. 179/2012- Obbligo e profili sanzionatori"
3) "Start-up- Conferimento di impresa individuale in srl"
4) "Start-up- Requisito oggettivo: Brevetto"
5) "Start-up- Requisito soggettivo: "Impiego di collaboratori a qualunque titolo"
6) "Start-up- Società inattiva ante 19.12.2012"
7) "Circolare n. 3677/ c del 20.1.2015 Riconoscimento dello status di start up innovativa a vocazione sociale"
AGGIORNAMENTO START-UP INNOVATIVE
Con proprio parere dell'11/02/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le società, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione e che, alla medesima data, erano già in possesso dei necessari requisiti di impresa start-up innovativa, possono richiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro imprese anche dopo il 18 Febbraio 2013.
Contestualmente, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che il termine per il possesso dei requisiti (data di entrata in vigore della legge di conversione), così come il termine di durata massima della startup innovativa (decorrente dalla medesima data) sono invece inderogabili.
14 Febbraio 2013