Con il decreto legge n. 3/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 33/2015, in vigore dal 26 marzo 2015, è stata istituita una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, in cui possono iscriversi le Piccole e Medie imprese che possiedono i requisiti previsti all'art. 4 del citato decreto (PMI innovative).
Definizione e requisiti
Le PMI innovative sono società di capitali, anche costituite in forma di cooperativa, che:
1) rientrano nei parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione comunitaria 2003/361/CE: (numero di occupati inferiore a 250 persone e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non sia superiore a 43 milioni di euro);
2) hanno la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea (o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, ma con una sede produttiva o una filiale in Italia);
3) hanno sottoposto l’ultimo bilancio a revisione da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili ( sono quindi escluse le società di nuova costituzione);
4) le proprie azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
5) non sono iscritte alla sezione speciale delle Start-up innovative del Registro delle imprese, previsto all'articolo 25, comma 8, del DL 179/2012.
Oltre ai suddetti requisiti, le imprese devono rispettare contemporaneamente due sui tre seguenti requisiti che attestano la loro capacità innovativa:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entita' fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, op-pure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:
3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all’attività di impresa;
Iscrizione nella sezione speciale "PMI innovative" del Registro delle Imprese
Per richiedere l'iscrizionenella sezione speciale "PMI innovative"del Registro Impreseoccorre presentare una apposita domanda in via telematica tramite gli applicativi Comunica StarWEb e Comunica Fedra (o programmi equivalenti), inserendo nella apposita voce o riquadro dell'applicativo le informazioni previste dall'art. 4 comma 3 del D.l. n.3/2015,lettera e) e seguenti.
All'istanza di iscrizione deve essere allegata:
la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 1 della normativa sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società.
Per le modalità di compilazione dell'istanza di iscrizione nella sezione speciale PMI innovative, consulta l'apposita guida al seguente indirizzo:
http://startup.registroimprese.it/pminnovative/index.html
Aggiornamento delle informazioni iscritte nel Registro delle Imprese e mantenimento dell'iscrizione
Le PMI innovative sono tenute ad aggiornare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni iscritte.
Inoltre, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, deve essere depositata dal legale rappresentante l'attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti
Diritti e bolli
Le PMI innovative sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi al Registro delle Imprese; sono invece dovuti sia i diritti di segreteria previsti per il deposito di tali adempimenti, che il diritto annuale (art. 4 comma 9 D.L. 3/2015 convertito con modificazioni nella legge 33/2015).