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Visualizzo pagina - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative hanno la funzione preminente di colpire e di conseguenza scoraggiare i comportamenti dannosi per il consumatore e l'utente e salvaguardare gli interessi collettivi rilevanti, quali la correttezza commerciale, l'applicazione delle norme regolatrici dell'attività commerciale, la sicurezza e in generale la verifica del rispetto delle normative sul commercio.


L'attività sanzionatoria, precedentemente svolta dagli UU.PP.I.C.A., ex uffici periferici del Ministero Sviluppo Economico, è stata trasferita alle Camere di Commercio dal 1°.9.2000. L'Ufficio Sanzioni Amministrative emette provvedimenti di natura amministrativa a seguito di violazioni contestate all'autore dell'illecito amministrativo e notificate da parte degli organi di vigilanza, quali Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed altri, tra cui il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, per violazioni in vari settori, quali:

  • etichettatura articoli tessili
  • informazioni al consumatore
  • ritardati depositi al Registro Imprese
  • mancanza iscrizione a Ruoli
  • sicurezza prodotti, conformità prodotti non alimentari

Nuovi importi delle spese del procedimento sanzionatorio

L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento sanzionatorio prende avvio da un accertamento di violazione delle norme amministrative che un organo accertatore contesta all'interessato.

Dopo la contestazione dell'illecito o la successiva notifica del verbale da parte dell'organo accertatore, possono verificarsi due ipotesi:

1) L'interessato può estinguere il procedimento effettuando il pagamento liberatorio entro 60 gg. cioè versando una somma di denaro corrispondente al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione prevista dalla legge, possibilità che viene segnalata all'interessato nel verbale di accertamento stesso. Se il pagamento viene effettuato tempestivamente, il procedimento si estingue senza nessuna altra conseguenza per il cittadino. Eventuali scritti difensivi trasmessi all’Ufficio Sanzioni non presi in considerazione;

2) Se viceversa il sanzionato decide di non pagare, il procedimento prosegue. In tal caso l'organo accertatore trasmette un rapporto di mancato pagamento all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio, al quale l'interessato può far pervenire, entro 30 gg. dalla contestazione o dalla notifica del verbale, scritti difensivi (coi quali può anche chiedere di essere ascoltato con espressa richiesta di audizione) al fine di esporre le proprie ragioni, sia allo scopo di ottenere l'archiviazione del procedimento sia al fine di richiedere l'applicazione della sanzione minima.

LA FASE ISTRUTTORIA PRESSO L'UFFICIO SANZIONI

L'Ufficio Sanzioni esamina la fondatezza della contestazione, sia dal punto di vista dei fatti che delle norme eventualmente violate. Per meglio valutare le circostanze che hanno indotto l'organo accertatore a redigere il verbale, anche alla luce degli scritti difensivi dell'interessato e a seguito della sua audizione, può chiedere chiarimenti o controdeduzioni all'organo accertatore e, conclusa l'istruttoria, emette un provvedimento che può essere:

  • una ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
  • una ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO se ritiene che il fatto costituisca illecito amministrativo, l'interessato sia effettivamente responsabile della violazione e il procedimento si sia svolto in modo corretto. In questo caso, qualora la norma sanzionatoria lo preveda, l'ufficio dispone di un potere di determinazione della misura della sanzione tra un minimo e un massimo, in base ai criteri previsti dall'art. 11 della L. 689/81 e dai seguenti provvedimenti:

Download documento PDF Determinazione del Commissario ad Acta n. 18 del 31/08/2016 - Importi delle sanzioni amministrative applicabili alle ordinanze ingiunzioni di pagamento

LA FASE SUCCESSIVA ALL'ORDINANZA

Nel caso in cui all'interessato venga notificata ORDINANZA-INGIUNZIONE di pagamento, il sanzionato si trova di fronte a varie alternative:

  • Può pagare in un'unica soluzione entro 30 gg. dalla notifica dell'ordinanza (la ricevuta del pagamento deve essere presentata all'ufficio); ovvero estinguere il proprio debito a rate, nel caso sussistano condizioni disagiate, qualora l'ufficio, a seguito di domanda motivata, glielo conceda; la domanda va presentata in carta semplice all'Ufficio Sanzioni, entro 30 gg. dalla notifica dell'ordinanza;
  • Se non provvede al pagamento, l'Ufficio Sanzioni procederà all' esecuzione forzata, con l'iscrizione della posizione a ruolo, applicando alla sanzione pecuniaria una maggiorazione del 10 % per semestre compiuto di ritardo, più l'interesse maturato per le frazioni di semestre.
  • Se decide di impugnare il provvedimento, il soggetto sanzionato può fare opposizione nei confronti dell'ordinanza al Giudice di pace, oppure al Tribunale nei casi di sua competenza,L'impugnazione non è di per sé automaticamente sospensiva dell'obbligo di pagamento della sanzione.

Domande frequenti

Per ulteriori informazioni rivolgersi:
Daniela Centelli 0586/231218
Maurizio Sciarrino 0586/231216
e-mail: sanzioni@lg.camcom.it

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