Ogni strumento metrico utilizzato nelle transazioni economiche, prima di essere commercializzato e messo in servizio, deve essere sottoposto a verifica prima cioè a valutazione di conformità dello strumento stesso ai requisiti essenziali ad esso applicabili.
La verifica prima è richiesta dal fabbricante metrico dello strumento, cioè dalla persona fisica o giuridica responsabile della conformità dello strumento di misura ai fini della commercializzazione o della messa in servizio dello stesso.
La verifica prima degli strumenti metrici può essere eseguita:
- dagli ispettori metrici delle Camere di Commercio
- dai fabbricanti metrici ai quali le Camere di Commercio competenti abbiano rilasciato la Delega alla verificazione prima CEE (Direttiva Ministeriale 4/5/2001)
- dai fabbricanti metrici ai quali le Camere di Commercio competenti abbiano rilasciato la Concessione di Conformità Metrologica (DM 28/3/2000, n.179)
- dai fabbricanti metrici di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) che abbiano un sistema di garanzia della qualità della produzione approvato dai competenti organismi notificati (D.Lgs. 29/12/1992 n.517)
- dai fabbricanti metrici degli strumenti disciplinati dalla direttiva MID e attuata con D.Lgs. 2/2/2007 n.22 secondo i moduli di valutazione della conformità descritti negli allegati da A ad H1 del citato Decreto.
L’esito positivo della verifica prima è attestato mediante la marcatura dello strumento, con apposizione dei numeri identificativi dell'ufficio metrico e dell'ispettore metrico procedenti (ipotesi di bollatura c.d. "italiana"), ovvero mediante bollatura e rilascio di attestato di conformità (ipotesi di "bollatura CE") ovvero attraverso altre diverse modalità a seconda del tipo di operazione effettuata.
Esempio di marcatura di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico con divisioni plurime