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Visualizzo pagina - Verificazione periodica degli strumenti di misura

con particolare riferimento agli STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO
(BILANCE DA BANCO – BILICI – PESE FISSE)

La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

ATTIVITÀ PER LE QUALI DEVONO ESSERE USATE STRUMENTI DI MISURA CONFORMI ALLE NORME DI METROLOGIA LEGALE E QUINDI ALLA VERIFICA PERIODICA.

Devono essere sottoposti a verificazione periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati nell'ambito di attività commerciali o comunque utilizzati per misurare che devono fare fede nei confronti di terzi. Sono esclusi dall'onere della verificazione periodica gli strumenti utilizzati in operazioni diverse, quali quelli impiegati in processi produttivi interni alle imprese o in laboratori di ricerca.


VERIFICAZIONE PERIODICA DI UNO STRUMENTO DI MISURA
La verificazione periodica degli strumenti di misura è il controllo periodico obbligatorio prescritto e regolato dalla legge (D.M. 28 marzo 2000, n. 182) e consiste nell'accertare l'inalterabilità metrologica nel tempo degli strumenti metrici, con il controllo sia dell'integrità delle marcature che dei sigilli prescritti dalle norme applicabili allo strumento. A tal fine devono essere eseguite le medesime prove previste all’atto della verificazione iniziale dell'idoneità dello strumento che precedono l'utilizzo. L’esito positivo della verifica periodica è attestato con l’apposizione di un contrassegno adesivo di colore verde che reca la data entro cui lo strumento deve essere nuovamente verificato e l’eventuale indicazione del soggetto che l’ha eseguita.


CHI PUÒ ESEGUIRE LA VERIFICA PERIODICA
La verifica periodica può essere eseguita, su richiesta dell'utente metrico, dalla Camera di Commercio e dai Laboratori abilitati dalle stesse.
L’ ESITO POSITIVO della verificazione periodica è attestato dai soggetti preposti mediante apposizione del contrassegno di forma quadrata di dimensione 40 mm di lato di colore verde con carattere di stampa nero (etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione).

FAC SIMILE CONTRASSEGNO

fac simile contrassegno

QUANDO UNO STRUMENTO PER PESARE PUÒ DIRSI CONFORME ALLA METROLOGIA LEGALE
Una bilancia è conforme alle norme di metrologia legale quando:

  • è dotata dei bolli legali, marcature e sigilli (nazionali, di verifica CE o CEE), ovvero è stata già sottoposta con esito positivo a verifica metrologica iniziale da un ufficio metrico, da altro organismo competente o dal costruttore in regime di autocertificazione;
  • è stata sottoposta a verificazione periodica, a seguito di richiesta dell'utente metrico, e munita dell'apposito contrassegno che attesta il superamento di tutte le prove ad esso previste. Inoltre, per quanto riguarda le bilance elettroniche, occorre verificare la presenza del provvedimento di approvazione nazionale, CE o CEE.

CHI DEVE RICHIEDERE LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI PER PESARE
La verificazione periodica degli strumenti per pesare e misurare deve essere richiesta dall'UTENTE METRICO.
Gli utenti metrici che detengono strumenti per pesare a funzionamento non automatico, intendendo per tali quelli che richiedono l’intervento di un operatore durante la pesatura (es. bilance da banco, bilici, ecc.), devono essere sottoposti a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione ed, in seguito, con periodicità triennale decorrente dalla data dell’ultimo accertamento effettuato.

L’UTENTE METRICO
Utente metrico, ai sensi delle leggi metriche, è colui che nello svolgimento della sua attività utilizza strumenti di misura, soggetti agli obblighi imposti da tali leggi. Rientrano, quindi, fra gli utenti metrici tutti coloro che utilizzano strumenti soggetti all’obbligo della verificazione periodica, quali, ad esempio, gli esercizi commerciali all’ingrosso e al minuto, gli spedizionieri, le aziende che producono preconfezionati in peso, le aziende vinicole, i distributori di carburante, le aziende industriali che realizzano prodotti destinati ad altre aziende, anche per esclusivo uso professionale, ecc..
Gli utenti metrici sono registrati nell’apposito elenco formato dalla Camera di Commercio competente per territorio sulla base dei dati forniti dal registro delle imprese, dai Comuni o da altre amministrazioni pubbliche. Tali dati sono acquisiti a seguito di denuncia di inizio attività dell’impresa.

OBBLIGHI DELL’UTENTE METRICO
Obbligo dell’utente metrico è quello di utilizzare strumenti di misura legali debitamente verificati, muniti di bolli primi nazionali, verifica CE o CEE e muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto. L’utente metrico deve inoltre:

  • accertare la regolare iscrizione nell’elenco degli utenti metrici formato dall’ufficio metrico camerale competente per territorio,
  • comunicare ogni variazione relativa all’attività esercitata e agli strumenti utilizzati,
  • sottoporre gli strumenti a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione, se non ha già provveduto il fabbricante degli strumenti,
  • garantire il corretto funzionamento dei propri strumenti, conservando ogni documento relativo,
  • mantenere l’integrità del contrassegno di verifica periodica, e di ogni altro marchio e sigillo di garanzia presente sui propri strumenti,
  • non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o non affidabili dal punto di vista metrologico.

L’utente metrico è direttamente responsabile della violazione dei predetti obblighi.

RIPARAZIONE DI UNO STRUMENTO METRICO
L’utente metrico deve richiedere una nuova verificazione periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modifica o alla riparazione dei propri strumenti che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia, anche di tipo elettronico.
Lo strumento riparato NON può essere utilizzato se non dietro invio della richiesta all’Ufficio Metrico.

ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA RELATIVA AL RISPETTO DELLE NORME DI METROLOGIA LEGALE
La sorveglianza è compito delle Camere di Commercio, ma può esercitata anche degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Nell’ambito di recenti programmi di tutela della fede pubblica sono previsti controlli più rigorosi e frequenti, al fine di reprimere ogni forma di concorrenza sleale, fondata su pesate non corrette.

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE LEGGI METRICHE

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto legislativo 517/1992. Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge si applica la sanzione consistente nel pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 €, ed il sequestro amministrativo degli strumenti interessati. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.

MODULISTICA e TARIFFE

I costi relativi alla verifica degli strumenti di misura e la modulistica per richiedere la verifica periodica, anche a seguito di avvenuta riparazione dello strumento, si trovano sul sito internet della Camera di Commercio www.lg.camcom.it nella sezione Servizi Ispettivi e di Vigilanza, Metrologia Legale, Verifica periodica triennale strumenti per pesare.


Per INFORMAZIONI rivolgersi a:

Ufficio Metrico
tel 0586/231224-326 – 231218 – fax 0586/231229 – e mail: metrico@lg.camcom.it
Ispettore metrico : Daniela Centelli
Assistenti al Servizio metrico: Alessandro Trotta - Alessandro Garzelli



Download documento PDFMODULO RICHIESTA VERIFICA METRICA

Download documento PDF Tariffario

Normativa: D.Lgs. 29.12.1992, n. 517, D.M. 28 marzo 2000, n. 182

Normative comunitarie

news - DIRETTIVA 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione).

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

SEDE DI LIVORNO - Piazza del Municipio, 48
Centralino: 0586 231.111

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ORARIO AL PUBBLICO
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