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La CONCESSIONE DELLA CONFORMITA’ METROLOGICA consiste nell’attribuzione al fabbricante di strumenti metrici, che dispone di un sistema di garanzia di qualità della produzione, e che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio, della facoltà di rilasciare per ogni strumento prodotto una “Dichiarazione di conformità metrologica” in sostituzione della verifica prima effettuata dall’Ufficio metrico camerale.

Per ottenere il provvedimento di CONCESSIONE DELLA CONFORMITA’ METROLOGICA, previsto dal decreto del Ministro dell’industria del 28 marzo 2000 n. 179, deve essere presentata dal fabbricante specifica domanda alla Camera di Commercio competente per le unità produttive situate nella propria provincia.

La DOMANDA deve contenere:

a) l’indicazione delle categorie di strumenti per i quali s’intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;
b) la descrizione e i disegni dei marchi e dei sigilli di protezione che s’intendono utilizzare;
c) le modalità che s’intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti;
d) l’indicazione dell’organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti, dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologico-legali in azienda, delle modalità e tempistiche dei controlli effettuati, nonché l’impegno ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualità e a mantenerlo in efficienza;
e) l’impegno ad adempiere gli obblighi derivanti dalla concessione, come indicato nel D.M..179/2000;
f) l’impegno a conservare copia delle dichiarazioni di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;
g) la natura e le modalità del rapporto intercorrente con l’organismo certificatore, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest’ultimo;
h) l’impegno a fornire alla Camera di Commercio, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione relativa al sistema adottato, e a consentire l’accesso ai luoghi di fabbricazione, d’ispezione, di prova e d’immagazzinamento, al fine di garantire in ogni momento la sorveglianza.

Alla domanda deve essere altresì allegata una dichiarazione in cui l’organismo di certificazione attesta di essere istituzionalmente rivolto al settore produttivo comprendente le categorie di strumenti contenuti nella domanda di concessione, di essere accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o equivalente e di impegnarsi ad inviare, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti alla Camera di Commercio.

La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento su c/c postale n. 217570, intestato alla Camera di Commercio di Livorno, della somma di € 1.161,60. (euro 960,00 + IVA 21%) dovuta a copertura delle spese sostenute per l’istruttoria della procedura per il rilascio della concessione, anche qualora la stessa terminasse con il rigetto della domanda.

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONFORMITÀ’ METROLOGICA

La Camera di Commercio, nella persona del Dirigente responsabile dell’area, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti da parte del fabbricante, emana il provvedimento di concessione e lo notifica all’interessato. Copia del provvedimento è inviata a tutte le altre Camere di Commercio e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento di concessione deve contenere:

a) l’indicazione delle categorie di strumenti per i quali si deve utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;
b) la descrizione e i disegni dei marchi e dei sigilli di protezione che il fabbricante deve utilizzare;
c) le modalità che si devono seguire nella legalizzazione degli strumenti;
d) l’indicazione dell’organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità.

L’eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio, o, entro 60 giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE

Ogni dichiarazione di conformità deve essere numerata progressivamente su base annuale. Il fabbricante deve trasmettere all’ufficio metrico con periodicità mensile, entro il giorno 10 del mese, l’elenco delle dichiarazioni di conformità degli strumenti metrici che ha verificato nel mese precedente. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.M.179/2000, è fatto obbligo al fabbricante di comunicare alla Camera di Commercio, entro 60 giorni dal loro verificarsi, gli aggiornamenti del sistema di qualità intervenuti. In caso di variazione dell’organismo certificatore, il fabbricante deve richiedere una nuova concessione.

SORVEGLIANZA

La Camera di commercio effettua verifiche e visite ispettive non preannunciate al fine di accertare l’adempimento da parte del fabbricante degli obblighi imposti dal provvedimento di concessione e le eventuali violazioni al D.M.179/2000. In seguito a tali ispezioni la Camera di commercio rilascia un rapporto sulla sorveglianza effettuata. Il fabbricaNte in caso di verifica deve provvedere al versamento su c/c postale n. 217570 , intestato alla Camera di Commercio di Livorno della somma di €.580,80 (euro 480 + IVA 21%), dovuta a copertura delle spese di sorveglianza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. 179/2000.

SOSPENSIONE CONCESSIONE

La Camera di Commercio, nella persona del Dirigente responsabile dell’area, sentito il fabbricante, sospende con provvedimento motivato, da notificare all’interessato mediante raccomandata a/r, la concessione di conformità metrologica qualora il fabbricante:

a) non ottemperi a quanto prescritto dal sistema di garanzia della qualità adottato;
b) non rispetti le condizioni elencate nel provvedimento di concessione, o di ammissione a verifica prima, o quelle dettate dalla vigente normativa in materia di metrologia;
c) apponga le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione prescritti nel provvedimento di concessione, su strumenti che non rispondano ai requisiti di conformità dichiarata;
d) non ottemperi agli adempimenti successivi alla concessione.

Il provvedimento di sospensione termina quando viene a cessare la causa che lo ha provocato.

La Camera di Commercio notifica al fabbricante, mediante raccomandata a/r, il provvedimento adottato.

Avverso il provvedimento di sospensione il fabbricante può presentare, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio, o, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

REVOCA CONCESSIONE

La Camera di Commercio, nella persona del Dirigente responsabile dell’area, sentito il fabbricante, revoca con provvedimento motivato la concessione qualora il fabbricante:

a) non rimuova, entro il termine di sei mesi dall’emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
b) non provveda ai versamenti previsti.

La concessione viene altresì revocata per ripetute violazioni.

La Camera di Commercio notifica il provvedimento adottato al fabbricante e ne invia copia a tutte le altre Camere di Commercio e al Ministero dello Sviluppo Economico. Avverso il provvedimento di revoca il fabbricante può presentare, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio, o, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Gli strumenti recanti iscrizioni, marchi e sigilli di protezione applicati dal fabbricante la cui concessione è sospesa o revocata, prima di essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti alla verificazione prima da parte dell’ufficio metrico della Camera di commercio.

ESERCIZIO PROVVISORIO DELLA CONCESSIONE

Il fabbricante può esercitare provvisoriamente gli effetti della concessione per il periodo che intercorre tra la data di domanda e quella del provvedimento di rilascio della concessione stessa.

Il provvedimento di rilascio della concessione ha efficacia retroattiva al momento della domanda da parte del fabbricante. Il diniego della concessione comporta, per gli strumenti oggetto della dichiarazione provvisoria di conformità metrologica, la legalizzazione a carico del fabbricante, anche per quelli già ceduti a terzi.

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

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