Presso ogni Camera di Commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi al quale devono iscriversi le imprese che:
- vendono metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
- fabbricano prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
- importano materie prime o semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi e loro leghe.
Il marchio di identificazione è anche assegnato, a domanda, alle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metallo prezioso.
Per ottenere il marchio di identificazione e l’iscrizione al registro occorre presentare:
- istanza in bollo (marca da bollo euro 16,00) indirizzata alla Camera di Commercio di Livorno;
MODULO Richiesta di iscrizione nel Registro degli Assegnatari dei Marchi ed assegnazione del marchio di identificazione
- originale o copia conforme della licenza rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza (non richiesta per le imprese artigiane);
- attestazione di versamento della TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA di € 168,00 effettuato sul c/c postale n. 8003 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI ROMA 2 – TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE;
- attestazione di versamento di € 31,00 per diritti di segreteria da effettuarsi sul c.c.p. n. 001033828730 intestato alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- attestazione versamento sul c.c.p. n. 001033828730 intestato alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, per il diritto di saggio e marchio di:
€ 65,00 se trattasi di imprese artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali;
€ 258,00 se trattasi di imprese industriali;
€ 516,00 se trattasi di imprese industriali che impiegano oltre 100 dipendenti;
- autocertificazione del numero dei dipendenti (solo per le imprese industriali).
In conformità con quanto stabilito dalla circolare n. 559/C.22917.12020 dello 01.12.1999 del Ministero dell’Interno, per le sole imprese artigiane, l’iscrizione nel registro degli assegnatari di marchi di identificazione deve essere proceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di onorabilità di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S..
Se l'attività dichiarata è di fabbricazione in laboratorio annesso ad azienda commerciale, la Camera di Commercio dovrà effettuare un sopralluogo presso il laboratorio per accertarne l’idoneità.
Il marchio non sarà assegnato (provvedimento di diniego) se:
- la Questura comunica l’esistenza di cause ostative al rilascio del marchio;
- la visita ispettiva sul laboratorio ha dato esito negativo.
Al termine dell’istruttoria conclusasi positivamente la Camera di Commercio assegna al richiedente il numero identificativo del marchio e dispone l’iscrizione dell’impresa nel Registro degli assegnatari del marchio di identificazione. La concessione del marchio e la relativa iscrizione nel registro degli assegnatari è disposta con Determinazione del Segretario Generale.
Una volta ottenuta l’iscrizione nel registro degli assegnatari e la relativa concessione del marchio, l’interessato può richiedere l’allestimento dei punzoni.
RINNOVO ANNUALE
La concessione è soggetta a rinnovo annuale previo pagamento di un diritto di saggio e marchio di importo pari alla metà di quello fissato per il rilascio iniziale, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno.
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