RICLASSIFICAZIONE (D.Lgs 8.4.2010, n. 61 - Art. 14, comma quinto):
E’ consentito per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiore. E’ inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un’altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché:
- le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola;
- il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
- la resa massima di produzione di quest’ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.
Le riclassificazioni devono essere annotate obbligatoriamente nei registri obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009 e comunicate all’Organismo di Controllo con il seguente modulo:
Modulo per la comunicazione di Riclassificazione
DECLASSAMENTO (D.Lgs 8.4.2010, n. 61 - Art. 14, comma sesto):
Il vino già certificato a D.O. deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici oppure può esserlo per scelta del produttore e/o detentore.
In caso di declassamento di partite già certificate deve essere, pertanto, per ciascuna partita, annotata l’operazione nei registri obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009 e inviata all’Organismo di Controllo la comunicazione di declassamento con il modulo predisposto, indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con l’individuazione del lotto e, in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici, dovrà essere alla comunicazione un certificato di analisi chimica e/ organolettica attestante la presenza di difetti che rendano necessario il declassamento dell’intera partita.
Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra D.O. o I.G o con altra categoria di prodotto vitivinicolo,qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.
_Modulo per la comunicazione di Declassamento
PERDITE DI LAVORAZIONE (Art. 44 del Reg. (CE) n. 436/2009 e D.M. n. 768/1994):
Le perdite e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze devono essere riportate nei registri obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009, all’atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite e i cali che, in una campagna vitivinicola, risultino maggiori dell’1,5%, ragguagliato ad un anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, anche se cedute, devono essere comunicati ed adeguatamente motivati all’Ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale tutela della Qualità e Repressione Frodi, all’atto in cui si accertano e comunque entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno, data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti (ex art. 11 del Reg. (CE) n. 436/2009 e ex art. 2 del D.M. 25.5.2004). Nella percentuale dell’1,5% di cui sopra, non rientrano le quantità di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore. Tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata, all’Ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale tutela della Qualità e Repressione Frodi e annotata sui registri obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009.
Le perdite e i cali di lavorazione di qualsiasi quantità sono comunicate al competente Organismo di Controllo per gli adempienti connessi all’attività di controllo con il seguente modulo:
Modulo per la comunicazione di Perdite o Cali di lavorazione
TAGLIO (Art. 7 e s.s. del Reg. (CE) n. 606/2009 - D.Lgs 8.4.2010, n. 61 - Art. 14, comma settimo e ottavo)
Per Taglio si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto. Sono considerati appartenenti a categoria diverse di vino: il vino rosso e il vino bianco; il vino senza denominazione di origine o senza indicazione geografica protetta, il vino a denominaizone di orgine protetta e il vino a indicazione geografica protetta. Un vino può essere ottenuto mediante miscelazione solo se i componenti della miscela soddisfano le caratteristiche richieste per l’ottenimento del vino e sono conformi ai Regolamenti comunitari. Ai sensi dell’art. 63 del Reg. (CE) n. 607/2009, salvo che i relativi disciplinari non prevedano ulteriori restrizioni, la partita di vino derivante dal taglio deve essere composta per almeno l’85% dal prodotto ottenuto da uve di un solo vitigno.
Le operazioni di taglio devono essere annotate obbligatoriamente nei registri obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009.
Un vino rosato non può essere ottenuto miscelando un vino rosso con un vino bianco.
Il taglio tra due o più vini DOCG, DOC o IGT diversi, comporta la perdita del diritto all’uso della denominazione di origine del prodotto che tuttavia può essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa D.O.C. comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la possibilità di richiedere una nuova certificazione di idoneità per la nuova partita ottenuta dalla miscelazione.
Se non è vietato espressamente dal relativo disciplinare di produzione, un vino D.O.C. di una determinata annata può essere miscelato con lo stesso vino D.O.C. di un’annata diversa a condizione che almeno l’85% del prodotto provenga dall’annata che si vuole rivendicare.
L’operazione di taglio deve essere comunicata all’Organismo di Controllo con il seguente modulo:
Modulo per la comunicazione di Taglio
ASSEMBLAGGIO (art. 6, D.M. 28.12.2006)
Se non vietata espressamente dal relativo disciplinare di produzione, l’operazione di assemblaggio, effettuata su partite certificate D.O.C. della stessa annata, deve essere comunicata all’Ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale tutela della Qualità e Repressione Frodi e alla Camera di Commercio di Livorno, prima di essere annotata nei registri obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 436/2009. Alla Camera di Commercio di Livorno unitamente al modulo di comunicazione sottostante, dovrà essere allegata l’attestazione del versamento dei diritti di segreteria di 3,00 €uro da pagarsi con c/c postale n. 217570 intestato alla stessa Camera.
Entro 7 (sette) giorni dalla annotazione dei registri deve essere trasmessa agli stessi Organismi competenti l’apposita autocertificazione, sottoscritta dall’enologo, di cui alla legge n. 129/1991, o altro tecnico equiparato, responsabile del processo di assemblaggio, che attesti la conformità della partita D.O.C. risultante dall’assemblaggio, identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del D.Lgs n. 109/1992, ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione.
Modulo per la comunicazione di Assemblaggio
_Modulo per l’autocertificazione dell’Enologo
TRASFERIMENTI E ACQUISTI DI PARTITE DI VINO
Ai sensi dell’articolo 23 del Reg. (CE) n. 436/2009, ogni persona fisica o giuridica, e ogni associazione, che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo, deve compilare sotto la sua responsabilità un documento che scorta il trasporto, denominato documento di accompagnamento. Tale documento (DOCO-DDT) deve essere pertanto allegato alle comunicazioni di trasferimento e acquisto di partite di vino da inviare all’Organismo di Controllo con la seguente modulistica. Il trasferimento delle partite di vino in conto lavorazione ovvero per imbottigliamento, è ammesso solo tra stabilimenti e unità locali di una stessa impresa.
_Modulo per la comunicazione di Trasferimento partite di vino
Modulo per la comunicazione di Acquisto di partite di vino