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Visualizzo pagina - Conciliazione turistica

È attivo presso la Camera di Commercio di Livorno il servizio di conciliazione specificatamente indirizzato alla risoluzione delle controversie che insorgono in materia di turismo tra operatori turistici e loro clienti.

Il Codice del Turismo, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, come successivamente modificato, ha previsto la “facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Dato che per i turisti che soggiornano in un territorio per un periodo di tempo più o meno limitato può essere difficile tornarvi per risolvere le eventuali controversie sorte durante il soggiorno stesso, la Camera di Livorno, già dal 2004, ha istituito la figura del “rappresentante del turista”: un professionista che, designato dalle Associazioni dei consumatori ed iscritto in un apposito elenco tenuto dalla Camera – e al quale il turista, senza alcuna spesa aggiuntiva, può “dare mandato a conciliare” – provvede a partecipare all’incontro di conciliazione al posto del turista stesso, rappresentandolo a tutti gli effetti.

La finalità del servizio dello Sportello di Conciliazione in materia turistica, dunque, consiste nell’evitare che, a causa della poca chiarezza nell’offerta e/o nella richiesta del servizio, si determini una rottura definitiva tra le parti, ed al contrario, nel consentire che, al sorgere della suddetta incomprensione, essa venga risolta in maniera amichevole, rapida ed economica, essendo applicato dal punto di vista delle modalità di svolgimento della procedura e del tariffario, il Regolamento di conciliazione camerale. Ciò determina indubbi vantaggi in termini di soddisfazione delle parti coinvolte, essendo favorito il mantenimento di buoni rapporti con l’altra parte, e consente di evitare “disagi” all’economia turistica locale per riduzioni di presenze causate da qualche occasionale episodio negativo.

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