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Visualizzo pagina - L’arbitro

Le parti affidano all’arbitro, tramite la stipulazione della convenzione di arbitrato, il potere di decidere controversie presenti o future, sottraendole al giudice ordinario. L'arbitro si differenzia pertanto dal conciliatore in quanto quest'ultimo non ha il potere di decidere la lite, ma solo di aiutare le parti ad individuare, di comune accordo, una soluzione.

Il Tribunale Arbitrale deve essere sempre composto da un numero dispari di arbitri. Normalmente si avrà un Arbitro Unico oppure un Collegio Arbitrale di tre arbitri. Le parti possono stabilire nella convenzione arbitrale le modalità di nomina degli arbitri. Le parti hanno il potere di designare direttamente gli arbitri, oppure di affidare tale compito ad uno specifico soggetto terzo (per esempio: Presidente della Camera Arbitrale, Presidente del Tribunale, Presidente di un ordine professionale o di una Camera di Commercio).

Per quanto concerne i requisiti dell’arbitro, la legge prevede quale unica condizione per rivestire la qualità di arbitro la piena capacità di agire: non possono essere arbitri i minori, gli inabilitati, gli interdetti, i falliti e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.

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La Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, conformandosi alle linee guida di Unioncamere, ha determinato alcune condizioni necessarie (art. 6, comma 4, 5 e 8) affinché un soggetto possa essere iscritto all’Elenco degli arbitri formato e tenuto dalla Camera stessa. Ciò, al fine di garantire l’alta professionalità degli arbitri e l’efficienza dell’organismo.

In tutti i casi in cui, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, spetta al Consiglio Arbitrale la nomina di un arbitro, questo deve essere scelto fra gli iscritti nell’Elenco citato (art. 6, comma 2). Pertanto il Consiglio Arbitrale discrezionalmente, avuto riguardo alla materia del contendere, nomina l’arbitro o gli arbitri, che reputa più idonei allo svolgimento della procedura arbitrale tra gli arbitri presenti nell’Elenco. Al contrario, quando la nomina dell’arbitro spetta ad una parte, questo può essere scelto anche fra persone non iscritte nell’Elenco degli arbitri della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Per quanto attiene alle norme di comportamento degli arbitri, la Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha adottato, allegandolo allo Statuto e Regolamento, un Codice Deontologico, cui gli arbitri sono chiamati ad attenersi, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Consiglio Arbitrale, nella riunione del 6 marzo 2013 ha istituito da ultimo un elenco degli arbitri specializzati nel settore marittimo, al quale attingere per la nomina dei giudicanti nei contenziosi legati a questioni di diritto della navigazione in generale.

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Come iscriversi all’Elenco degli arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della MAremma e del Tirreno:

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto e Regolamento, il Consiglio Arbitrale provvede alla formazione e alla tenuta dell’Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale, ogni tre anni, provvede all’aggiornamento dell’Elenco arbitri cancellando gli iscritti che abbiano perduto i requisiti previsti dallo Statuto-Regolamento ed iscrivendo, su richiesta, i nuovi soggetti aventi tali requisiti.

Il Consiglio Arbitrale indicherà i termini e le modalità di aggiornamento dell’Elenco e li renderà noti mediante la Segreteria della Camera Arbitrale.

Il prossimo aggiornamento dell’elenco sarà effettuato entro la fine dell’anno 2017.

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

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