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Visualizzo pagina - REGISTRO PILE E ACCUMULATORI

Pile e accumulatori - Comunicazione annuale entro il 31 marzo 2012

Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 188 del 2008 i produttori di pile e accumulatori devono comunicare alle Camere di Commercio – entro il 31 marzo 2012 - i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente via telematica, utilizzando la firma digitale del legale rappresentante o di un soggetto da questi precedentemente delegato.

Non è previsto il pagamento di alcun diritto di segreteria.

Per la mancata o incompleta comunicazione entro il termine stabilito è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

La procedura informatica – attiva dal 2 febbraio 2012 – è disponibile sul portale www.impresa.gov.it , scegliendo “La mia Scrivania”, poi “Servizi Ambientali” e “Registro Pile”.

 


INFORMAZIONI E MODALITA' DI ISCRIZIONE.


Il D. Lgs. 20/11/08 n. 188 (G.U. 3/12/2008 n. 283 S.O.) prevede l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
In base a tale decreto il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi attraverso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) è considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. 

Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La scadenza per l'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori è stata posticipata al 18 settembre 2009. Lo ha stabilito l'articolo 23, comma 11, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (cd. "Decreto anticrisi"), che ha modificato l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 188/2008 prevedendo che l'iscrizione al Registro venga effettuata entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 188/2008 e non più entro i 6 mesi previsti dallo stesso, scaduti il 18 giugno.

Con D.L. n. 78 del 01/07/2009, articolo 23 comma 11, è stata modificata la data di iscrizione che deve essere effettuata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 188/2008. Conseguentemente la scadenza per l'iscrizione è stata prorogata al 18 settembre 2009.

L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale www.impresa.gov.it L’accesso al sistema telematico, deve essere effettuato tramite dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione intestato al legale rappresentante dell'impresa. 
Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di firma digitale, alla compilazione e alla trasmissione della domanda

Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema della Camera di Commercio
Entro 30 giorni da suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere comunicato dal produttore su tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.

E’ stato realizzato il sito www.registropile.it al quale le imprese possono accedere per informazioni, compilazione e presentazione delle pratiche. Nella sezione manuali di tale sito è possibile scaricare il manuale operativo per le imprese
Da tale sito è disponibile l’accesso alla home page del portale www.impresa.gov.it

MODALITA' DI PAGAMENTO

A fronte dell’iscrizione le imprese devono versare la tassa di concessione governativa (pari ad € 168) e l’imposta di bollo (pari ad € 14,62) , mentre, a differenza del Registro nazionale dei RAEE, non è previsto un diritto di segreteria. 

Le imprese iscritte nel Registro saranno tenute a pagare un corrispettivo annuo che verrà definito dal Ministero dell’Ambiente con proprio decreto.


Pagamento della tassa di concessione governativa mediante versamento (euro 168,00) in C/C postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2 - Centro Operativo Pescara - 
Tasse Concessioni Governative" - cod. causale 8617 "altri atti" 

Pagamento dell’imposta di bollo (Euro 14,62) tramite Bollettino Postale con versamento sul c/c n. 217570 intestato alla CCIAA di Livorno - causale: "imposta bollo su Registro Pile". 
Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato anche tramite la modalità 
- Telemaco pay

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