COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C.O.V.) - Comunicazione di immissione sul mercato di pitture vernici e prodotti per le carrozzerie entro il 1° marzo
Scade il 1° marzo 2016 il termine utile per la presentazione della comunicazione di immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria, relativa all’anno 2015.
Il D. Lgs. n. 161/2006, come modificato dal D. Lgs. n 33/2008, obbliga i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'Allegato I (1. Pitture e vernici; 2. Prodotti per carrozzeria), a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tramite le Camere di Commercio, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'Allegato III-bis, riferiti all'anno precedente.
Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione COV sono:
- i produttori;
- gli importatori;
- tutta la filiera della distribuzione fino ai rivenditori al dettaglio.
In base a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. o), del citato D.Lgs. n. 161/2006, per "immissione sul mercato" si intende “qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o gli utenti] e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario”.
Sono esclusi i soggetti che versano contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 540 del 29 ottobre 1999, ai quali incombe l’obbligo di comunicare i dati richiesti solo alla Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi e non anche alle Camere di Commercio.
Fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), rientrava nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per “gli utenti” o consumatori finali. A seguito delle modificazioni apportate al citato art. 2, comma 1, lett. o, del D. Lgs. 161/2006 dall’art. 40, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, i soggetti che vendono prodotti ai consumatori finali non devono più presentare la dichiarazione C.O.V.
La dichiarazione di immissione sul mercato deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello cartaceo. La stessa non è soggetta ad imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria e va spedita esclusivamente a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Raccolta Dati D.LGS. 161/2006 - Camera di Commercio c/o Ecocerved Scarl
Casella Postale 843
35122 Padova Centro (PD)
LINK:
Per la modulistica e le istruzioni sulla compilazione della dichiarazione clicca qui.
La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria da presentare ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 161/2006, dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
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RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO
c/o ECOCERVED Scarl
Casella Postale 843
35122 - PADOVA CENTRO (PD)
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La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa; ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161 /2006" nonché l'indicazione del Codice fiscale, Ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.
In prima applicazione la raccolta e la gestione delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 161/2006 verrà effettuata da Unioncamere che si avvarrà a tal fine di Ecocerved.
La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si può compilare solo su modulistica cartacea.
La modulistica e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sui siti Internet:
D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161