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Visualizzo pagina - Sicurezza generale dei prodotti Codice del Consumo


Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 

SICUREZZA DEI PRODOTTI

NORMATIVA
Codice del Consumo - D.Lgs 206/2005 - artt. 102- 113

PRODOTTO SICURO

E’ sicuro un prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio, o presenti unicamente rischi minimi compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone. 

In particolare occorre valutare:

  • le caratteristiche del prodotto: la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità di assemblaggio, di istallazione e manutenzione;
  • l’effetto del prodotto con altri prodotti: qualora sia prevedibile il suo utilizzo con altri prodotti;
  • la presentazione del prodotto e la sua etichettatura, eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso;
  • le categorie di consumatori che si trovano in condizioni di rischio nell’utilizzazione del prodotto, con particolare riferimento a bambini ed anziani.

QUANDO IL PRODOTTO SI PRESUME SICURO 
Il prodotto si presume sicuro

  • se non esistono disposizioni comunitarie, qualora il prodotto sia conforme alla legislazione nazionale dello Stato in cui viene commercializzato;
  • quando è conforme agli standards tecnici nazionali che recepiscono norme armonizzate europee.

OBBLIGHI PER IL PRODUTTORE E DISTRIBUTORE art. 104 Codice del Consumo

Il Codice del consumo stabilisce obblighi per gli operatori economici:

PRODUTTORE DISTRIBUTORE
Obblighi informativi al consumatore utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. Diligenza nell’esercizio della propria attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; 
Non deve fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella qualità di operatore professionale;
Adozione di misure proporzionate in base alle caratteristiche del prodotto, che comprendono:
  • l’indicazione dell’identità e gli estremi del produttore, il riferimento al tipo di prodotto;
  • i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
Collaborazione con le autorità di vigilanza; 
Partecipa al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità di vigilanza competenti; 
Conserva e fornisce la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di 10 anni dalla data di cessione al consumatore finale.
Immissione sul mercato di prodotti sicuri Notificazione dei prodotti pericolosi alle autorità competenti
Richiamo (ottenere la restituzione di un prodotto reso disponibile ai consumatori) e ritiro (impedire la distribuzione e l’esposizione del prodotto e l’offerta al consumatore) dei prodotti pericolosi e tenuta del registro dei reclami
Collaborazione con le autorità di vigilanza
Notificazione dei prodotti pericolosi alle autorità competenti

CONTROLLI
I controlli effettuati dalle autorità di vigilanza in materia possono riguardare i produttori, i distributori (in particolare il responsabile della prima immissione del prodotto in commercio), nonché qualsiasi detentore del prodotto. 
Le autorità possono disporre verifiche, esigere informazioni ed effettuare prove di laboratorio. 
Per prodotti potenzialmente pericolosi possono vietarne temporaneamente la fornitura o l’esposizione o disporne l’adeguamento agli obblighi di sicurezza. Per qualsiasi prodotto pericoloso possono vietarne l’immissione sul mercato o se fosse già in circolazione, predisporne il ritiro o il richiamo. I costi relativi alle attività di controllo sono a carico di produttori e distributori.

 

VIOLAZIONI E SANZIONI

In caso di violazione sono previste sanzioni sia di tipo penale (arresto e ammenda) sia di tipo amministrativo (pecuniarie), e colpiscono sia i produttori che i distributori.

Descrizione Violazione

Sanzioni

(art. 112 D.Lgs. 206/2005)

Produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi (comma 2)

Autorità competente a ricevere rapporto: AG (Giudice di Pace)

Arresto fino ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00

Chiunque immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione in commercio (comma 1)

Autorità competente a ricevere rapporto: AG (Giudice di Pace)

Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00

Chiunque non ottempera ai provvedimenti di conformazione emanati per rendere sicuro il prodotto (comma 3)

Autorità competente a ricevere rapporto: AG (Giudice di Pace)

Ammenda da € 10.000,00 a € 25.000,00

Chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento della vigilanza (comma 4)

Autorità competente a irrogare sanzione: CCIAA

Sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 40.000,00

Produttore che viola le disposizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs. 206/2005 commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9

Autorità competente a irrogare sanzione: CCIAA

 

 

Sanzione amministrativa da € 1.500,00 ad € 30.000,00

Distributore che viola le disposizioni di cui all’art. 104 del D.Lgs. 206/2005 commi 6, 7, 8 e 9

Autorità competente a irrogare sanzione: CCIAA

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

SEDE DI LIVORNO - Piazza del Municipio, 48
Centralino: 0586 231.111

SEDE DI GROSSETO - Via F.lli Cairoli, 10
Centralino: 0564 430.111

Pec: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

ORARIO AL PUBBLICO
08:45-12:45 dal lunedì al venerdì
15:15-16:45 nei giorni di martedì e giovedì
Per registrazione marchi e brevetti
09:00-12:00 dal lunedì al venerdì

SEDE DI LIVORNO
Orario distribuzione tagliandi sportelli al pubblico: 08:30-12:30 - 15:00-16:30

Codice fiscale e Partita Iva: 01838690491

Codice univoco fatturazione elettronica: UFN1JE

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